Carta dei doveri del giornalista degli
Uffici Stampa
Si definisce come attività di Ufficio Stampa
una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di
aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi dall’attività
di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni
pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità. Anche la figura
del “portavoce”, diffusa soprattutto in politica e negli organismi elettivi,
non è compresa nella definizione di Ufficio Stampa ed è quindi incompatibile con
il ruolo di addetto stampa, coordinatore o capo ufficio stampa.
L'Ufficio Stampa è la struttura primaria
dell'informazione giornalistica verso l’esterno. Il giornalista che vi opera è
tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento
deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere
dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra
attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge professionale
oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine (Carta dei doveri,
Carta di Treviso sui minori), Carta dei doveri dell'informazione economica e
finanziaria, Carta di Roma, Carta di Firenze) ed a quelle che verranno adottate
in futuro dall'Ordine.
Il giornalista che opera negli Uffici Stampa
delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi
fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere
informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. I giornalisti
che lavorano negli Uffici Stampa, sia pubblici sia privati, sono tenuti a
partecipare alle attività di formazione e aggiornamento professionale
permanente, promosse direttamente o indirettamente dal Consiglio Nazionale,
seguendo i percorsi formativi definiti per i giornalisti sia professionisti sia
pubblicisti.
In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche
che nel privato, il giornalista, in armonia con quanto prescrivono la legge
69/1963 istitutiva dell’ordine professionale, le norme deontologiche, e - per
gli enti pubblici - la legge 150/2000, è tenuto, pur in un doveroso ambito di
collaborazione, a separare nettamente il proprio compito da quello di altri
soggetti che operano nel campo della comunicazione. La qualificazione di
ufficio stampa e la denominazione di addetto stampa o capo ufficio stampa sono
riservate unicamente agli iscritti all’ODG.
Il giornalista dell’Ufficio Stampa accetta
indicazioni e direttive soltanto dai soggetti che nell’ambito dell’ente,
organizzazione o azienda, hanno titolo esplicito per fornirgliele, ovvero dal
giornalista capo ufficio stampa o coordinatore e, laddove non esiste, dal
responsabile dell’attività di informazione dell’Ente medesimo, purché
naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, alle
carte deontologiche, al Contratto di lavoro.
Il giornalista deve uniformare il proprio
comportamento professionale al principio fondamentale dell’autonomia
dell’informazione; ciò indipendentemente dalla collocazione dell’Ufficio Stampa
nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui opera.
Il giornalista direttore responsabile di house
organ, siti web, newsletter o altri mezzi di informazione aziendale, purché si
tratti di testate registrate, esercita i diritti e doveri della firma. Ciò
comporta l’adozione di scelte relative alla correttezza dei contenuti dei quali
risponde, oltre che in sede civile e penale, anche rispetto all’Ordine dei
giornalisti.
Il giornalista deve operare nella
consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere
condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte o
dall’interesse economico. In tal senso ha l'obbligo di difendere la propria
autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e
veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine.
In particolare, nelle istituzioni di natura
assembleare e nelle assemblee che svolgono attività informativa in modo
associato e nelle quali operano sia la struttura di informazione dell’organo
assembleare che quella dell’organo esecutivo, il capo ufficio stampa e/o
coordinatore garantiscono il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo
delle posizioni politiche, evitando ogni commistione tra l’informazione
dell’assemblea e quella dell’Esecutivo.
Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri,
il giornalista che opera in un Ufficio Stampa non può ricevere né fornire doni
o altre utilità che possano limitarne l’autonomia e la credibilità
professionale.
Il giornalista degli Uffici stampa non può
assumere, nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, collaborazioni,
incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale ed
attendibile operatore dell'informazione.
La violazione di queste regole integranti lo
spirito dell’art. 2 della Legge 03.02.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle
norme contenute nel Titolo III della stessa legge.
Documento approvato
dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nella riunione del 10
novembre 2011.